Diritto pre-classico: (201-27 a.C.)
Il diritto pre-classico si estende dalle guerre puniche e dal principato di Augusto del 27 a.C. Siamo in pieno periodo repubblicano e nasce la necessità di adattare le leggi alle condizioni del popolo.
Elenco degli editti e dei giuristi
1) Edictum Traslatitium
“Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam; quod et honorarium dicitur ab honore praetorum“.
“Il diritto pretorio è il diritto introdotto dai pretori al fine di aiutare, aggiungere, emendare (lo ius civile) per la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato onorario dall’onore dei pretori”.
2) Papiniano (Libro secundo definitionum D.1.1.7.1)
In questo passaggio del Digesto Papiniano riassume cosa fosse il diritto pretorio o onorario; in epoca repubblicana, effettivamente, il diritto civile presentava una stratificazione di molteplici antinomie e norme ormai non più accettabili per la società romana che si espandeva.
Nasce la necessità di riaffermare il codice di Giustiniano,
« Lo ius civile è il diritto che promana dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dai decreti degli imperatori e dai responsi dei giurisperiti.»
« Ius autem civile est quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit.»
(Digesto, 1.1.7)
Il Corpus iuris civilis o Corpus iuris Iustinianeum (529-534) è la raccolta di materiale normativo e materiale giurisprudenziale di diritto romano, voluta dall’imperatore bizantino. Giustiniano I, per riordinare l’ormai caotico sistema giuridico dell’impero, ripristinò il sistema giuridico di Bisanzio. In Occidente, la sua applicazione fu limitata ai territori dell’Italia meridionale, sotto il dominio bizantino, e fu riscoperta e rielaborata dalla scuola bolognese nel XII secolo, in contrasto con le leggi di origine germanica in uso, ed è la base del diritto di molti Stati moderni. L’opera fu iniziata poco dopo l’ascesa dell’imperatore Giustiniano e proseguì fino alla sua morte. Le attività di ricerca, selezione del materiale e la compilazione furono condotte da una commissione di giuristi divisa in tre sottocommissioni con l’incarico di spogliare le antiche opere dei giuristi appartenenti ai tre generi letterari tradizionali della giurisprudenza, in particolare Triboniano. Notevole il plauso di Dante che adotta la visione politica di Giustiniano e identifica nel Corpus Iuris Civilis lo strumento per la sua realizzazione: «Cesare fui e son Iustiniano, che, per voler del primo amor ch’i’ sento, d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano. » (Dante Alighieri, Paradiso, Canto VI)
3) Triboniano (Panfilia, 500 circa – 542) è stato un giurista bizantino, ministro di Giustiniano e suo principale collaboratore nell’opera legislativa. La sua data di nascita è ignota, ma si sa che proveniva dalla Panfilia e che forse era pagano. Considerato un grande giurista romano (studioso del diritto Romano), Triboniano venne chiamato per redigere il codice di Giustiniano. Abbiamo tantissime opere di Triboniano, alcune opere attribuite dal lessico Suida a un suo contemporaneo e omonimo:
- una revisione dei fasti consolari fino al suo tempo (῾Υπατικὸς καταλογάδην εἰς ᾿Ιουστινιανὸν αὐτοκράτορα);
- una cronologia degli imperatori (Βασιλικὸς εἰς ᾿Ιουστινιανόν); – una storia del calendario (Περὶ μηνῶν απαλλαγῆς).
Triboniano presiedette anche le commissioni incaricate di redigere le Istituzioni (533) e la nuova edizione del Codice (534), e in seguito collaborò attivamente alle nuove costituzioni (Novellae). Sono pertanto da ascrivere a lui:
- le norme direttive osservate nell’opera di compilazione,- le interpolazioni, destinate ad adeguare i testi classici al nuovo diritto (dette perciò nel sec. 16º emblemata Triboniani),
- la risoluzione delle questioni agitate nell’antica giurisprudenza e rimaste insolute mediante costituzioni, in gran parte raccolte sotto il nome di Quinquaginta decisiones.
Di concetti romani noi giuristi moderni siamo circondati, nel campo del diritto pubblico (cioè dell’organizzazione dello Stato), come nel diritto privato (che regola i rapporti tra i consociati). Pensiamo anche alla terminologia: legge = lex, crimine = crimen, pena = poena (di origine greca), contratto = contractus, beni = bona, proprietà = proprietas, possesso = possessio, costituzione = constitutio, e molti altri.